Ruolo della Commissione europea

Con riferimento alle modalità pratiche di attuazione dell’azione, la Commissione europea:

  1. assicura la coerenza complessiva dell’azione;
  2. assicura il coordinamento fra gli Stati membri e la giuria;
  3. alla luce degli obiettivi e dei criteri dell’iniziativa, stabilisce orientamenti ai fini dell’assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con la giuria;
  4. fornisce sostegno tecnico alla giuria;
  5. pubblica, sul proprio sito web, tutte le relazioni della giuria;
  6. pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell’azione a livello europeo ed internazionale;
  7. favorisce lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le passate, presenti e future città cui è stato attribuito il titolo, nonché tra le città candidate, e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite.

Per quanto concerne la valutazione dell’esperienza, ciascuna città interessata è responsabile della valutazione dei risultati dell’anno in cui è stata Capitale europea della cultura. La Commissione, tuttavia, stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città interessate sulla base degli obiettivi di e dei criteri dell’iniziativa, al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione. Le città competenti predispongono le proprie relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del titolo, che vengono pubblicate nel suo sito web.

Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione assicura che venga periodicamente predisposta una valutazione esterna e indipendente dei risultati dell’azione. Scopo di questo genere di valutazioni è principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Esse includono un apprezzamento sull’azione nel suo complesso, in particolare l’efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l’impatto provocato e in quale modo possa essere migliorata. La Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni basate su tali valutazioni, corredate, se del caso, di opportune proposte:

  1. una relazione iniziale intermedia entro il 31 dicembre 2024;
  2. una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2029;
  3. una relazione ex post entro il 31 dicembre 2034.