Preselezione e selezione nei paesi candidati e potenziali candidati

La Commissione è responsabile dell’organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e potenziali candidati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell’anno del titolo. Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione. La preselezione delle città è effettuata dalla giuria almeno cinque anni prima dell’anno del titolo, sulla base delle rispettive candidature. Non è organizzata alcuna riunione con le città candidate. La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l’altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate.

La giuria presenta la relazione di preselezione alla Commissione.

Le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri e tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione e le trasmettono alla Commissione.

Entro nove mesi dalla riunione di preselezione la Commissione convoca la giuria a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.

Se necessario, la Commissione può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole. La giuria valuta le candidature completate e rivedute.

Successivamente la giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente ad una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese candidato o potenziale candidato.

La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l’anno del titolo. La giuria presenta la relazione di selezione alla Commissione. Anche in questo caso se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l’anno in questione.