Preselezione negli Stati membri e selezione negli Stati membri

Il concorso per il titolo è avviato sei anni prima dell’attribuzione dello stesso e le Capitali europee della cultura sono nominate quattro anni prima dell’evento. Il processo di selezione si divide in due fasi, la preselezione e la selezione vera e propria, ed è effettuato dalla giuria di esperti sulla base di un elenco cronologico di Stati membri.

Ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di preselezione con le città candidate al più tardi cinque anni prima dell’anno del titolo. La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l’altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate. La giuria presenta la relazione di preselezione agli Stati membri interessati e alla Commissione europea. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.

A seguito della preselezione le città candidate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri e tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione della giuria e le trasmettono allo Stato membro interessato, che le inoltra quindi alla Commissione europea. Entro nove mesi dalla riunione di preselezione ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di selezione con le città candidate preselezionate. Se necessario lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione europea, può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole. La giuria valuta le candidature e predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città preselezionate con una raccomandazione sulla designazione di una sola città dello Stato membro interessato. Tale relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l’anno del titolo. La giuria presenta la relazione di selezione agli Stati membri interessati e alla Commissione europea.

Nel caso in cui nessuna delle città candidate soddisfi tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l’anno in questione.