Capitale Italiana della Cultura - Selezione

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    Giuria

    La Giuria di valutazione della Capitale italiana della cultura viene costituita annualmente, per ciascuna procedura di selezione, così da garantire che i componenti della stessa, nei due anni antecedenti all’insediamento dell’organo, non abbiano avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni candidati, e che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto ai medesimi enti. Nominata con decreto del Ministro della cultura, è composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, di cui tre designati dal Ministro, tre designati dalla Conferenza Unificata, e uno,…

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    Criteri

    La selezione della Capitale italiana della cultura avviene secondo i seguenti criteri: coerenza del progetto rispetto alle finalità di legge e alle altre iniziative di valorizzazione del territorio, nonché coordinamento e sinergia degli interventi proposti; efficacia del progetto come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale, in termini di crescita della domanda e dell’offerta culturale; previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interesse presenti sul territorio, da attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e terzo settore; efficacia della struttura incaricata per lo sviluppo e l’attuazione sostenibili del progetto…

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    Giuria di esperti

    La giuria è costituita da esperti indipendenti, di cui dieci (“esperti europei”) nominati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione, ed è incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea procedono a selezionare ciascuno tre esperti del gruppo e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto del gruppo e nomina tale esperto conformemente alle proprie procedure. Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni e organi dell’Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l’equilibrio di genere. Oltre agli esperti europei, per la…

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    Candidatura

    La Commissione predispone un formulario comune di candidatura che riflette i criteri per la selezione (“contributo alla strategia a lungo termine”, “dimensione europea”, “contenuto culturale e artistico”, “capacità di realizzazione”, “portata” e “gestione”) e che è utilizzato da tutte le città candidate. Qualora una città candidata associ il territorio circostante, la candidatura viene presentata con il nome di tale città. Ogni candidatura deve basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. Il programma culturale presentato deve coprire l’intero anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo.

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    Ammissibilità

    I criteri di ammissibilità sono stati definiti nell’art. 3 della Decisione N. 445/2014/UE. Ogni anno, il titolo è assegnato a una città in ciascuno dei due Stati dell’Unione europea elencati nel calendario stabilito a norma di legge (da ultima, la Decisione (UE) 2020/2229. Ogni tre anni, può essere designata anche una terza città di un paese membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), di un paese candidato o potenziale candidato all’adesione all’UE. La partecipazione al concorso per il titolo è aperta unicamente alle città; esse possono associare i territori circostanti. Il numero delle città cui è stato attribuito il titolo in…

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    Ammissibilità

    Possono partecipare alla selezione per la Capitale italiana della cultura tutti i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni, purché non abbiano preso parte alle procedure selettive dei due anni precedenti l’anno di riferimento. Sono assimilabili alle Unioni di Comuni gli enti locali analoghi per forma costitutiva e finalità previsti dalla normativa vigente in materia di autonomie locali. La presentazione della sola manifestazione di interesse in risposta alle procedure di selezione dei due anni precedenti l’anno di riferimento non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.